Come rescindere un contratto di lavoro correttamente

  • Autore: Mazzilli Santino
  • 03 ago, 2018

Un contratto è un accordo tra due parti che ha valore di legge. Sciogliere un contratto non è sempre facile, ma è possibile purché sussistano alcune condizioni. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. 

Quando si può sciogliere un contratto?

Un contraente può legalmente sciogliere un contratto in questi casi:  

  • mutuo accordo: se tutti gli altri contraenti coinvolti glielo permettono;
  • recesso stabilito dalla legge: quando la legge lo permette senza il consenso degli altri contraenti;
  • recesso stabilito contrattualmente: laddove il contratto stesso prevede la facoltà di recedere;
  • risoluzione di diritto o risoluzione per inadempimento: quando un contraente non adempie ai suoi obblighi;
  • risoluzione per impossibilità sopravvenuta: quando lo svolgimento dell’attività è diventato del tutto impossibile;
  • risoluzione per eccessiva onerosità: quando la prestazione è divenuta troppo onerosa rispetto a quanto stabilito al momento della stipula del contratto;
  • rescissione: quando un contraente stipula un contratto a condizioni inique poiché si trova in stato di pericolo o di bisogno.

I termini utilizzati non sono ovviamente casuali: tra recesso, risoluzione e rescissione ci sono delle grosse differenze. Andiamo ad analizzarle. 

Recesso, risoluzione e rescissione: le differenze

Il recesso è la possibilità di sciogliere unilateralmente un contratto senza il consenso degli altri contraenti coinvolti. Deve essere previsto nel contratto e comunicato in forma scritta a tutte le parti coinvolte. La risoluzione è la possibilità di sciogliere un contratto nel momento in cui una delle parti coinvolte è inadempiente e la cosa importante è che questo procedimento ha effetto retroattivo: ciò significa che è come se il contratto non fosse mai stato effettivamente stipulato. Come anticipato sopra, può avvenire per diritto, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità. 

Infine, la rescissione è prevista in due casi: 

  • Per contratti conclusi in stato di pericolo: in questo caso, devono sussistere contemporaneamente tre presupposti: 1) lo stato di bisogno/pericolo in cui versava una delle parti al momento della stipula; 2) la palese ingiustizia delle condizioni che il contraente ha dovuto accettare; 3) la consapevolezza dello stato di bisogno/pericolo da parte di chi ne trae vantaggio. 
  • Per contratti conclusi per lesione: nel caso in cui una delle parti si impegni in una prestazione sproporzionata rispetto a quella dell’altro contraente (perché si trova in uno stato di necessità), che ne è consapevole e ne approfitta per vantaggio personale.

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